Politica Estera

Published on Ottobre 25th, 2012 | by Militant

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Denuncia contro Israele per le violenze subite sulla nave Estelle

Soldato israeliano con in mano la pistola taser usata contro gli attivisti disarmati

Riportiamo la denuncia di uno degli attivisti della Freedom Flotilla 3 arrestato il 20.10.12 in quanto insieme ad altre 64 persone stava navigando verso Gaza su una nave carica di aiuti con l’obbiettivo di rompere l’embargo che Israele ha imposto a Gaza (vedi QUI).

Contro Israele sono stati denunciati i reati di sequestro di persona, violenza privata, rapina, impossessamento di nave nonché numerosi reati contro l’umanità.

Ecco il video dell’arrembaggio, 6 navi e decine di soldati armati per fermare 65 attivisti disarmati ed una nave carica di giocattoli!

ISRAELE TERRORISTA!

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI DENUNCIA

Il sottoscritto Ramazzotti Marco, nato a Roma il 17/9/1947, ivi residente, difeso dagli Avvocati Gilberto Pagani del Foro di Milano e Simonetta Crisci del Foro di Roma, elett. Dom. nello studio della seconda inRoma Via Carlo Mirabello n. 23 come da nomina che si allega
ESPONE QUANTO SEGUE:

1) Il sottoscritto ha fatto parte della missione umanitaria “Freedom Flotilla 3” che è stata condotta dal veliero “Estelle”, partita da Napoli il 6/10/2012, con l’obiettivo di raggiungere Gaza.
2) L’obiettivo umanitario della missione era di rompere il blocco navale che da anni lo stato di Israele sta attuando nei confronti del suddetto territorio. Il carico della nave era costituito da beni di consumo e di prima necessità, con lo scopo di rifornire la popolazione di tali generi indispensabili alla sopravvivenza della popolazione ed il cui approvvigionamento è reso particolarmente difficile, se non impossibile, dal blocco navale e terrestre attuato dalla stato di Israele.

3) In data 20/10/2012 intorno alle ore 10,30 ora locale la nave Estelle è stata circondata da 6 imbarcazioni da guerra della Marina israeliana, abbordata ed assalita.

4) Nessuno dei presenti ha opposto resistenza; nonostante ciò l’equipaggio ed i passeggeri, tra cui il sottoscritto, sono stati immobilizzati, alcuni ammanettati; contro alcuni di loro sono stati compiuti atti di violenza, anche con l’utilizzo di pistole elettriche “taser”.

5) I militari israeliani che hanno condotto l’operazione hanno sottratto al sottoscritto i seguenti beni, che non sono stati restituiti: 1 telefono cellulare, 1 telefono satellitare, una busta contenente la somma di E. 75,00 in contanti, appunti relativi al viaggio in corso, alcune fotografie formato tessera, alcuni documenti sanitari relativi a vaccinazioni, di estrema importanza in quanto lo scrivente per lavoro viaggia spesso all’estero, in luoghi in cui tali vaccinazioni sono fortemente consigliate.
6) La nave è stata obbligata a dirigere verso il porto israeliano di Ashdod; tutti i componenti dell’equipaggio ed i passeggeri sono stati arrestati e condotti negli uffici di polizia; il sottoscritto è stato rilasciato senza che nei suoi confronti venisse elevata alcuna accusa e in data 21/10/2012, con l’assistenza delle autorità diplomatiche italiane, ha potuto imbarcarsi su di un aereo diretto a Fiumicino, ove è arrivato nella stessa mattinata.

7) La nave “Estelle” è stata abbordata ed assalita mentre si trovava in acque internazionali, a circa 30 miglia dalle coste egiziane.

DIRITTO
I fatti qui denunciati costituiscono reato ai sensi della legge penale italiana, in particolare:

a) sequestro di persona

b) violenza privata

c) rapina

d) impossessamento di nave (reato p.e p. dall’art. 3 L. n. 422/1989)

I fatti sono avvenuti in acque internazionali; i reati sono pertanto avvenuti all’estero e la loro punibilità è prevista dagli art. 7, 8, 10 c.p. Anche il reato p. e p. dall’art. 3 L. 422/89 è punibile ai sensi dell’art. 4 lett. c) della stessa legge, secondo cui è punito lo straniero che commette all’estero uno dei reati previsti dall’articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali.

Dalle circostanze di fatto come sopra riferite, che del resto sono state rese note da un grandissimo numero di articoli di stampa e da numerosi video pubblicati in internet, e potranno essere confermate con l’attività di indagine, riteniamo non vi siano dubbi sulla commissione dei reati medesimi. Di per sé non è revocabile in dubbio che tali azioni costituiscano reato.
Gli atti criminosi sono stati commessi da appartenenti alla Marina Militare e alle Forze Armate dello Stato di Israele.

Tale circostanza, lungi dal poter costituire causa di giustificazione, rappresenta al contrario la migliore dimostrazione dell’antigiuridicità dei fatti medesimi, in quanto commessi all’interno di una più vasta azione di violazione delle normative internazionali in materia di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità e anche di violazione dei deliberati della Nazioni Unite.
La situazione in cui vive la popolazione della Striscia di Gaza è stata descritta nel c.d. “Rapporto Goldstone” (commissione incaricata di indagare le violazioni dei diritti umani commesse a Gaza prima e dopo le operazioni militari condotte a Gaza tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009) approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU con Risoluzione n. 64/10 del 5/11/09,. In tale rapporto, tra le altre cose, è scritto:

74. Le condizioni di vita a Gaza che risultano dalle azioni deliberate delle forze israeliane e dalle politiche dichiarate del Governo di Israele – come sono state presentate dai suoi autorizzati e legittimi rappresentanti – riguardo alla Striscia di Gaza – prima, durante e dopo le operazioni militari – vanno a indicare l’intenzione di infliggere punizioni collettive alla popolazione di Gaza in violazione del diritto umanitario internazionale.

75. Infine, la Missione ha considerato la possibilità che la serie di atti che hanno privato la popolazione della Striscia di Gaza dei suoi mezzi di sostentamento, lavoro, case e acqua, le azioni che negano la libertà di movimento e il diritto ad entrare e uscire dal proprio paese, le azioni che limitano l’accesso alle corti di giustizia e ai mezzi di ricorso legale, potrebbero essere considerate come persecuzione, un crimine contro l’umanità.

Il complesso delle norme internazionali applicabili alla situazione della Striscia di Gaza può essere così sintetizzato:
1) La Striscia di Gaza e la sua popolazione sono sottoposti alla protezione della IV Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili in tempo di guerra che comporta l’obbligo dello Stato occupante (Israele), di garantire alla popolazione civile l’accesso a cibo, medicine e ad ogni genere di assistenza umanitaria;

2) Il blocco della Striscia di Gaza costituisce una violazione della IV Convenzione di Ginevra e dei relativi Protocolli Addizionali.

3) Il blocco della Striscia di Gaza, oltre a costituire un crimine contro l’umanità (art. 7 c. 1 lett. K Statuto Corte Penale Internazionale: causare gravi sofferenze ai danni della salute fisica e mentale delle popolazioni civili), costituisce a tutti gli effetti un crimine di guerra, essendo tale blocco posto in essere nel contesto di un conflitto armato internazionale (art. 8, c.2 lett. A, iii : cagionare gravi danni alla salute fisica e mentale; art. 8, c. 2, lett. B, i: dirigere attacchi contro la popolazione civile; art. 8, c. 2, lett. B, xxv: affamare i civili come metodo di guerra), in violazione del principio di distinzione (consacrato dai Protocolli aggiuntivi alla IV Convenzione di Ginevra).
4) L’attacco alla Estelle, il sequestro, la detenzione di equipaggio e passeggeri, è chiaramente e deliberatamente finalizzato a garantire la continuazione del blocco della Striscia di Gaza, e costituisce dunque momento attuativo di un più complesso ed esteso crimine di guerra (o contro l’umanità).

Inoltre:
L’attacco alla Estelle costituisce una violazione del diritto internazionale della navigazione in Alto Mare (Convenzione di Montego Bay (art. 87, 88, 89).

-Il sequestro e la detenzione dei passeggeri della Estelle, nonché il sequestro della nave e del suo carico, costituisce un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità.
L’abbordaggio della nave e il sequestro dei passeggeri impegnati nella missione umanitaria costituisce un crimine di guerra (art. 8 c. 2, lett. B, iii Statuto CPI), nonché una violazione del diritto internazionale umanitario (art. 23, 30, 55, 59, della IV Convenzione di Ginevra, art. 69 e 70 Primo Prot. Addizionale IV Conv. ed art. 18 Secondo prot. Addizionale).

Trattandosi di crimini contro l’umanità e crimini di guerra sussiste, al di là dell’applicazione degli artt. 7-11 c.p., giurisdizione universale, come ritenuto dalla Suprema Corte e in particolare da Cassazione Prima Sezione Penale n. 31171 del 24 luglio 2008.

Pertanto, tutto ciò premesso

FA ESPOSTO DI QUANTO SOPRA

chiedendo che proceda per i reati di sequestro di persona , violenza privata, rapina, impossessamento di nave (reato p.e p. dall’art. 3 L. n. 422/1989) o per altri reati che verranno ravvisati.

CHIEDE
vengano disposte indagini al fine di pervenire all’identificazione dei colpevoli, tra cui ufficiali e marinai delle unità che hanno condotto l’operazione, indicando comunque le seguenti persone, nella loro qualità di massimi responsabili dello stato di Israele, che hanno ordinato l’azione e la commissione dei reati di cui al presente esposto: Shimon PERES (presidente dello Stato di Israele), Benjamin NETANYAHU (primo Ministro), Ehud BARAK (ministro della Difesa), Avigdor LİEBERMAN(ministro degli Esteri), Benny GANTZ (Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate), Ram ROTHBERG (comandante della Marina).

CHIEDE
infine di essere prontamente informato in caso venga richiesta l’archiviazione in riferimento al procedimento di cui all’oggetto.

Roma, Ottobre 2012

Marco Ramazzotti

 

 

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