Approfondimento

Published on Novembre 17th, 2016 | by Militant

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COSTITUZIONI SOVIETICA E ITALIANA A CONFRONTO

Per anni abbiamo sentito dire che la nostra è la costituzione più bella mai esistita al mondo. Siamo cresciuti con questa idea, sostenuta e ripetuta da ogni schieramento politico. Ogni volta che qualcosa va storto nel nostro paese, la colpa viene scaricata puntualmente sui sindaci, sui consigli regionali e ovviamente sui governi nazionali. Quest’ultimi infatti vengono puntualmente accusati di non rispettare la costituzione. Insomma, siamo tutti convinti che la nostra carta costituzionale sia impeccabile e che basterebbe rispettarla per ottenere il paradiso terrestre. Quindi, secondo tali teorie maggioritarie, il problema non sarebbe il sistema, ma semplicemente 70 anni di politici dispettosi che non hanno mai voluto rispettare le regole. Ma se invece fosse anche la costituzione a far parte del problema e non della soluzione? Se esistesse un altro tipo di costituzione possibile? La nostra costituzione va veramente difesa o va cambiata?

Ci occupiamo in questo testo non tanto della natura capitalistica della costituzione italiana, già sufficientemente descritta nel documento politico di Red Militant “un inganno chiamato costituzione”, ma della sua comparazione con quella sovietica del 1918. Metteremo a confronto i principi fondamentali di una carta costituzionale socialista con quelli della nostra, per cercare di cogliere le differenze sostanziali su quelle che sono le linee guida per l’organizzazione di uno Stato.

ART 1
FONDATA SUL LAVORO O SUI LAVORATORI?

Per fare una corretta analisi di confronto tra le due costituzioni, non possiamo che partire dal principio, ovvero dall’articolo 1 di entrambi i testi.

COSTITUZIONE ITALIANA:

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

COSTITUZIONE SOVIETICA:

“La Russia viene dichiarata Repubblica dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini. Tutto il potere, centrale e locale, appartiene a questi Soviet.”

Vediamo subito qui una grande differenza: la costituzione sovietica dichiara che la Repubblica è governata dai Soviet, ovvero dai gruppi di lavoratori, di soldati e di contadini, tanto che ad essi appartiene “tutto il potere centrale e locale”. Il termine “tutto” sta ad indicare che non vi sono limiti a questo potere e dunque viene esclusa la possibilità che qualsiasi persona, trattato o accordo esterno possano limitare o togliere il loro diritto di scelta. I Soviet hanno “tutto” il potere, ciò significa che decidono in merito: all’economia, al loro lavoro, alla produzione, alla redistribuzione, alla costruzione ed alla distruzione. In poche parole decidono qualsiasi cosa che riguardi il loro territorio.

La costituzione italiana invece sancisce che l’Italia è una Repubblica “fondata sul lavoro”. In questo caso, diversamente da quello sovietico, non si fa riferimento ai lavoratori, ma ad un più generico termine “lavoro”. Ma il lavoro di chi? Che tipo di lavoro? Chi regola questo lavoro? Marx ci insegna che quando si parla di lavoro, si parla di due categorie di persone (classi sociali): il lavoro di chi sfrutta ed il lavoro di chi è sfruttato. Il Marchionne di turno infatti, rientra in quel termine: “lavoro” esattamente come l’ultimo degli operai che, pur lavorando 8 ore al giorno, non riesce a vivere in maniera dignitosa. Inoltre, bisogna anche tener conto dei soggetti esterni che si propongono di moderare il rapporto tra capitalista e lavoratore, ovvero i sindacati e lo Stato (attraverso gli organi amministrativi). Ricapitolando quindi, nel processo e nel rapporto lavorativo vi sono: lavoratori, capitalisti, sindacati e tutti gli organi amministrativi e legislativi dello Stato. La domanda dunque sorge spontanea: a quale di questi soggetti appartiene il potere decisionale? La costituzione non lo spiega, manca di questa parte fondamentale. Questo significa che l’articolo 1 lascia volutamente che i meccanismi di produzione e di governo si autogestiscano e si autoregolino da soli attraverso il sistema capitalista (che verrà sancito negli articoli successivi). Il Dio denaro dunque segue il processo capitalista, gestisce il “lavoro” a seconda del profitto privato e ai poveri lavoratori e contadini non viene dato alcun potere costituzionale. Occorre ricordare che “lavoro” non è sempre un termine positivo, infatti il lavoro salariato è lavoro, il lavoro in nero è lavoro, il lavoro precario è lavoro, il lavoro a provvigioni è lavoro. Su quale tipo di lavoro dunque è fondata la nostra Repubblica? La costituzione semplicemente non lo spiega e di conseguenza li legittima tutti senza distinzione e legittima i capitalisti a sfruttarci in qualsiasi modo loro vogliano.

In secondo luogo, a differenza di quello sovietico, l’articolo 1 italiano pone dei limiti alla sovranità del popolo e questo significa che non tutte le decisioni ad esso collegate possono essere prese in considerazione. Non viene di fatto esclusa la possibilità che vari trattati internazionali o leggi governative possano in qualche modo limitare sempre di più la sovranità dei cittadini. Del resto la stessa costituzione italiana già pone dei limiti importanti a questa sovranità, ad esempio nell’articolo 75 viene affermato che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. I lavoratori dunque non possono scegliere quali e quante tasse avere, non possono scegliere a chi farne pagare di più e a chi di meno, né tanto meno possono scegliere se investire sulla sanità e sulla scuola piuttosto che sulla politica, su opere inutili e dannose o sui cacciabombardieri per l’esercito. In più, seguendo sempre l’articolo 75, devono anche sottomettersi ai trattati internazionali, sui quali non hanno possibilità di voto diretta. Ma se uno di questi trattati entrasse in contrasto con la nostra costituzione? Quale dei due testi avrebbe maggior rilievo? Anche qui la costituzione non dà alcuna garanzia per quanto concerne il suo stesso dettato.

Tornando alla questione dello sfruttamento, abbiamo detto che la nostra costituzione di fatto ne legittima ogni tipo, perché si dichiara “fondata sul lavoro” ma non ne specifica la tipologia. La costituzione sovietica d’altro conto invece stronca immediatamente ogni possibilità di sfruttamento nell’articolo 3, ove sancisce “come scopo fondamentale di sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, di abolire completamente la divisione della società in classi, di reprimere implacabilmente gli sfruttatori “. Non può dunque esistere altro lavoro, se non quello autogestito dai lavoratori stessi, che decidono come produrre, quanto, quando e in quanto tempo, a seconda dei bisogni del popolo. Qualsiasi altra forma di lavoro è espressamente dichiarata INCOSTITUZIONALE.

Sempre all’articolo 3, la costituzione sovietica esprime che “si conferma il trasferimento di tutte le banche in proprietà dello Stato Operaio-contadino, come una delle condizioni della liberazione delle masse lavoratrici dal giogo del capitale.” Questo significa che i Soviet hanno il controllo non solo sulla produzione reale, ma anche sulla gestione finanziaria, ovvero sulla circolazione del denaro. Questo passaggio ovviamente manca nella costituzione italiana, nella quale invece viene sancito che: “l’iniziativa economica è libera” e, dal momento che non viene specificato alcun tipo di iniziativa economica, questo vale per qualsiasi tipo di attività privata, compresa quella bancaria. La nostra costituzione dunque sancisce non solo il diritto di sfruttamento sul lavoro, ma anche sull’economia finanziaria, che a questo punto passa in mano ai ricchi privati in maniera assolutamente costituzionale.

Ritornando al tema ‘lavoro’, vediamo un’altra grande differenza tra i due testi direttamente dal modo in cui viene visto e descritto lo stesso lavoro. Per la costituzione italiana esso è un “diritto” (art.4 comma 1), per quella sovietica invece è un “obbligo” (art.3 paragrafo f ).

Se il lavoro è un diritto, significa che chiunque può scegliere se svolgere o meno qualsiasi tipo di attività. Questo vuol dire che viene in qualche modo riconosciuto anche il parassitismo, ovvero l’appropriazione di risorse altrui senza l’obbligo di lavorare per ottenerle. Inoltre la costituzione italiana dice che “La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, bellissima frase, ma che non fornisce nessun elemento concreto. A chi bisogna rivolgersi affinché ci venga riconosciuto questo diritto? Qual è la punizione per tutti quei capitalisti che si rifiutano di assumerci, privandoci del diritto al lavoro? La costituzione non lo spiega, non ci fornisce dunque la possibilità di rendere effettivo questo diritto, ma ci rifila semplicemente una frase fatta, frase che non fa altro che delegare i governi a questo compito, in modo da poter far assumere ad essi la colpa. Ma se i governi non rendono effettivo questo diritto, noi non abbiamo alcuna possibilità di movimento costituzionale per provvedere a questa mancanza.
Nella costituzione sovietica invece, come detto, il lavoro è un obbligo, chi non lavora, non mangia. Non occorre dunque specificare altro. Lo Stato dei Soviet dà di per se a tutti la possibilità di lavorare per la comunità, non vi è alcun bisogno di richiesta e chi non vuole farlo, non ha diritto a nessuna risorsa prodotta.

Per far rispettare il diritto dei lavoratori a non essere sfruttati infine, la costituzione sovietica sancisce anche “l’armamento dei lavoratori e il disarmo delle classi possidenti” (art.3 paragrafo g). Mentre dunque viene dichiarata incostituzionale la possibilità per i capitalisti di armarsi per compiere atti di sfruttamento, viene resa costituzionale e addirittura agevolata la possibilità di difesa armata per i lavoratori contro i capitalisti. Cosa che ovviamente la nostra costituzione si guarda bene dal dichiarare, sancendo l’armamento esclusivo dell’esercito, guidato dal governo.. Ed essendo il governo schierato dalla parte del capitale, la differenza con la vecchia Unione Sovietica anche in merito a questo punto si lascia immaginare da sola.

ART.7-13
LIBERTA’ DI CULTO O CULTO DELLA LIBERTA’?

Passiamo ora alla parte delle due costituzioni che vede come oggetto il rapporto tra Stato e Chiesa. Nel caso del testo italiano, tale rapporto viene regolato in base all’articolo numero 7, mentre nel caso di quello sovietico, l’articolo a riguardo è il numero 13.

COSTITUZIONE ITALIANA:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

COSTITUZIONE SOVIETICA:

“Al fine di garantire ai lavoratori un’autentica libertà di coscienza, la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa, si riconosce a tutti i cittadini la libertà di propaganda religiosa e antireligiosa”.

La costituzione italiana, come si può ben notare, rimanda la regolamentazione del rapporto Stato-Chiesa ai Patti Lateranensi, che furono stipulati il 10 febbraio del 1929 da Benito Mussolini, con la firma anche di Pietro Gasparri. Questi patti sono dunque un retaggio del vecchio regime fascista. Inizialmente vennero addirittura inseriti in costituzione nella loro forma originale, dove veniva sancita la religione cattolica come religione di Stato e questo particolare non fu toccato fino alla modifica del 1984. I patti lateranensi tuttavia, ancora oggi consentono allo Stato del Vaticano di avere un profitto sotto forma di finanziamenti statali o agevolazioni fiscali perfino sul canone TV. Questo ovviamente favorisce la Chiesa cattolica che a questo punto, sebbene non lo sia più formalmente, rimane ancora sostanzialmente la detentrice del titolo di religione di Stato in Italia. La costituzione italiana dunque, se da una parte sancisce che “tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge” (art.8), non le rende di fatto uguali davanti ad essa e garantisce sempre l’egemonia di una rispetto alle altre.

Per quanto invece riguarda la costituzione sovietica, la musica è completamente diversa. Essa non rimanda la questione a nessun patto tra Stato e Chiesa ed anzi, al contrario, vieta addirittura che vengano fatti accordi di qualsiasi tipo con qualsiasi religione. L’articolo 13 infatti esprime che“la chiesa è separata dallo Stato” e di conseguenza qualsiasi tipo di legame tra le due parti viene reso di fatto incostituzionale. Di fondamentale importanza è anche il passaggio successivo, che separa la scuola dalla Chiesa e questo significa che nessun dogma può essere divulgato in ambito scolastico: a scuola si fa scienza, nei luoghi di culto si fa religione, questo è quanto sancisce la costituzione dei Soviet nella sua riassunzione. Anche in quest’ultimo punto troviamo differente la costituzione italiana che, invece, attraverso il concordato prima citato del 1984, sancisce quanto segue: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Questo particolare, non è certo poi così piccolo se pensiamo anche al lato economico del Paese, perché a causa di questo punto, che troviamo indirettamente all’interno della nostra costituzione, qualsiasi governo è legittimato a spendere centinaia di milioni l’anno per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, cosa che invece sarebbe incostituzionale rispetto al testo sovietico, proprio per la sua esplicita separazione tra scuola e Chiesa, che invece manca nella nostra attuale costituzione.

ART 17-18-21 / 14-15-16
DIRITTI FORMALI O DIRITTI SOSTANZIALI?

Passiamo ora alla parte delle due costituzioni che riguarda la questione dei diritti fondamentali dell’uomo. In particolare ci occupiamo del diritto di espressione del pensiero, di stampa e di riunione. Nella costituzione italiana tali diritti vengono sanciti dagli articoli 17,18 e 21, in quella sovietica invece sono il 14,15 e 16.

Cominciando dal diritto di riunione, la nostra costituzione sancisce che: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso” (art.17). Tale articolo però ancora una volta si limita ad un aspetto puramente formale e non sostanziale. Come fanno i più poveri a rendere effettivo questo diritto? La costituzione non lo spiega. Riunirsi, nella maggior parte dei casi, richiede non solo tempo, ma anche tanto denaro. Potrebbe infatti occorrere: il materiale per la propaganda dell’evento e per l’evento stesso, il pagamento di una o più tasse, oppure di una sala libera, di soggetti invitati esterni (che avrebbero il costo del viaggio e dell’attività che svolgono in quella riunione), il costo di bevande e generi alimentari ecc. ecc. Le riunioni infatti possono essere di diversi tipi: carattere sportivo, carattere politico, carattere religioso, carattere culturale e via discorrendo. Ogni carattere ovviamente ha costi diversi, più o meno grandi a seconda della tipologia e dell’evento in se. La costituzione italiana non mette nulla a disposizione per far si che questo diritto venga esteso anche ai ceti più poveri della popolazione, ma si limita al carattere formale: “avete il diritto di farlo”. Ma se tale diritto può esserci negato dalla nostra condizione sociale, allora non possiamo più considerarlo come un nostro diritto, ma come un privilegio di chi ha abbastanza denaro per ottenerlo.

La costituzione sovietica invece, non si limita alla semplice forma, tanto è vero che all’articolo 15 viene sancito che: “per garantire ai lavoratori una vera libertà di riunione, la Repubblica Sovietica mette a disposizione i locali necessari per organizzare riunioni popolari, con mobili, illuminazione e riscaldamento”. Dunque non si limita in questo caso alla semplice comunicazione di un diritto, ma viene garantita anche la modalità, il contesto in cui questo diritto può essere effettivamente soddisfatto.

Tutto questo vale anche per la stampa. La costituzione anche in questo caso fornisce solo elementi formali, esprimendo che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (…). La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. In altre parole esiste la possibilità di esprimere le proprie idee attraverso la stampa, ma solo quando si hanno i soldi per poterlo fare o se si viene assunti come giornalisti. Altrimenti la costituzione rimanda ai governi la possibilità di decidere se finanziare o meno gli organi di stampa, quali finanziare e con quanto denaro. Ancora una volta quindi si delega ogni responsabilità, in quanto l’articolo 13 concede l’opportunità e non l’obbligo per gli organi legislativi di concedere i mezzi per la stampa anche a chi non ha i soldi per far valere le proprie opinioni. Questo punto fondamentale fa si che i mezzi di stampa vengano costituzionalmente affidati ai capitalisti, ovvero a coloro i quali hanno i soldi per poter diffondere le proprie idee su un ampio raggio di territorio. Tutto ovviamente salvo il miracolo di una legge che preveda l’esatto contrario, ma anche in quel caso, non ci vorrebbe molto per cambiarla nuovamente, dal momento che è molto più facile modificare una semplice legge che modificare un articolo costituzionale, specie se si tratta di un principio fondamentale.

Nella costituzione sovietica invece, ancora una volta, la questione viene trattata in modo completamente diverso. Nell’articolo 14 infatti leggiamo che “allo scopo di assicurare ai lavoratori un’autentica libertà di esprimere le loro opinioni, la Repubblica Sovietica sopprime la dipendenza della stampa nei confronti del capitale”, per cui è già esclusa a priori la possibilità di avere in mano la stampa solo in base alla ricchezza privata del singolo o di un’organizzazione. Inoltre, continua l’articolo 14: “la Repubblica Sovietica trasmette nelle mani della classe lavoratrice tutti i mezzi tecnici e materiali necessari per la pubblicazione di giornali, libri ed altri prodotti di stampa e garantisce la loro libera diffusione in tutto il Paese”. Ecco che di nuovo viene trasformato un diritto formale, in un diritto sostanziale. In questo caso, a differenza di quello italiano attuale, il governo dei Soviet non può scegliere se finanziare o meno chi o cosa, ma viene obbligato dalla costituzione a dare a tutti la possibilità di diffondere le proprie opinioni a mezzo stampa.

Conclusioni

Non ha senso battersi per far valere un testo costituzionale che sottomette i lavoratori al capitale e dà solo l’illusione di poter avere qualche diritto. La frase “socialismo o barbarie” risuona ancora più attuale che mai!

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